Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3485 del 27 marzo 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3485PEN

Massima

Massima ufficiale
L'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, seppure non consegue necessariamente al mero accertamento qualitativo e quantitativo dell'arma essendo rimessa alla facolta` e alla valutazione del giudice di merito, per essere negata deve, tuttavia, essere posta in relazione ad altre particolari circostanze idonee a qualificare l'entita` del fatto. Non assolvono a tale qualificazione ne` il richiamo ai fatti illeciti commessi dall'imputato notevolmente prima delle violazioni per le quali viene richiesta l'applicazione dell'attenuante ne` il richiamo al comportamento processuale dell'imputato, perche` trattasi di elementi che, isolatamente, non hanno alcuna idoneita` a conferire una qualche connotazione alle condotte e all'oggetto integranti la detenzione e il porto illegali di arma.

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