Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza breve n. 1071 del 2011

ECLI:IT:TARBA:2011:1071SENB

Massima

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Il provvedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, adottato dalla Questura sulla base di un precedente penale ostativo, deve essere revocato in autotutela e il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, in quanto la procedura di regolarizzazione prevista dalla legge è finalizzata all'emersione dei rapporti di lavoro irregolare e al conseguente rilascio del permesso di soggiorno, a prescindere dalla sussistenza di precedenti penali, purché il lavoratore straniero abbia presentato la domanda e il datore di lavoro abbia sottoscritto il contratto di soggiorno. Il precedente penale, infatti, non può costituire un ostacolo insuperabile al rilascio del permesso di soggiorno, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di proporzionalità e con la finalità della normativa di regolarizzazione, volta a favorire l'emersione del lavoro irregolare e l'integrazione sociale dello straniero. Pertanto, la Questura, una volta accertata la regolarità della domanda e del contratto di soggiorno, deve procedere al rilascio del permesso, senza poter opporre il precedente penale come causa ostativa, in quanto ciò violerebbe il principio del giusto procedimento e il principio di affidamento del cittadino straniero nella corretta applicazione della normativa. Inoltre, tale interpretazione restrittiva della norma sarebbe incompatibile con la direttiva europea 2008/115/CE, che impone agli Stati membri di adottare misure volte a favorire l'integrazione sociale degli stranieri irregolari.

Sentenza completa

N. 00748/2011
REG.RIC.

N. 01071/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00748/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Bari, via Egnatia, 15;

contro

Questura di Foggia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del provvedimento (Doc. 1) prot. Cat. A. 12/2010 del 22.07.2010, notificato il 17.02.2011, con cui il Questore della Provincia di Foggia decretava l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di …

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