Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2270 del 20 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2270PEN

Massima

Massima ufficiale
L'imputato detenuto, che deduca un impedimento riconosciuto come insussistente, dev'essere giudicato in assenza e non in contumacia. In tal caso, infatti, il suo comportamento è da considerarsi come rinuncia a presenziare al dibattimento, mentre la declaratoria di contumacia ha come presupposto l'assenza ingiustificata dello imputato o la valutazione negativa, da parte del giudice, dello impedimento da lui addotto.

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