Cassazione penale Sez. III sentenza n. 50921 del 8 novembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:50921PEN

Massima

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Il provvedimento di divieto di accesso agli stadi e di obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, previsto dalla legge n. 401 del 1989, art. 6, può essere legittimamente adottato solo in relazione a condotte violente commesse in occasione o a causa di manifestazioni sportive, intese come competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal CONI. Pertanto, qualora le condotte violente siano state poste in essere in contesti diversi dalle manifestazioni sportive, come nel caso di una commemorazione svoltasi in centro città e lontana da qualsiasi evento sportivo, il giudice non può convalidare il provvedimento del questore, in quanto difettano i presupposti oggettivi previsti dalla legge. Il rigoroso controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento deve essere svolto in maniera piena, garantendo il diritto di difesa dell'interessato, il quale deve poter presentare tempestivamente le proprie memorie difensive. Inoltre, la durata della misura di prevenzione non può essere eccessivamente compressa rispetto alle misure tradizionali, la cui durata non supera i cinque anni, in contrasto con i principi costituzionali di difesa e di ragionevolezza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella - rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

Dott. MOLINO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS) nel procedimento a carico di quest'ultimo;
avverso l'ordinanza del 05/09/2016 del GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 5 settembre 2016, il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento del Questore del medesimo capoluogo del 16 ago…

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