Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1992 del 22 febbraio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1992CIV

Massima

Massima ufficiale
L'adesione ad una associazione non riconosciuta si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti per la cui manifestazione non sono richieste forme particolari e perciò nel momento in cui al proponente perviene l'accettazione dell'associazione, fatto del quale il proponente medesimo non può invocare l'invalidità o l'inefficacia per inosservanza, da parte dell'organo associativo competente per legge o per convenzione a deliberi detta accettazione, di eventuali clausole statutarie che di tale organo disciplinano l'attività, atteso che le norme pattizie poste in essere dagli associati tutelano gli interessi di costoro e non anche le posizioni di soggetti estranei all`ente collettivo, quale è appunto il proponente prima che il contratto di adesione sia perfetto ed efficace.     conforme: Sen 09/05/1991 5191 sez 1 Civ

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