Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 299 del 2014

ECLI:IT:TARMI:2014:299SENT

Massima

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L'amministrazione comunale può legittimamente adottare un provvedimento di sospensione dei lavori edilizi quando, in pendenza di una controversia civile tra privati avente ad oggetto la titolarità del diritto di proprietà sul terreno interessato dagli interventi, non sia possibile accertare in via definitiva la proprietà del bene. Tale provvedimento cautelare, finalizzato a evitare ulteriori pregiudizi alle parti in attesa della definizione della controversia civile, non costituisce un fatto illecito fonte di responsabilità risarcitoria o di indennizzo, in quanto adottato legittimamente e motivatamente dall'amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di tutela dell'interesse pubblico. Il danno eventualmente subito dal privato non è conseguenza dell'azione legittima dell'amministrazione, ma dell'azione temeraria del vicino che ha causato la sospensione del titolo edilizio. Pertanto, il provvedimento di sospensione dei lavori, legittimamente adottato dall'amministrazione in pendenza di una controversia civile tra privati, non può essere considerato un fatto illecito fonte di responsabilità risarcitoria o di indennizzo, in quanto l'amministrazione ha agito nell'esercizio dei suoi poteri di tutela dell'interesse pubblico, al fine di evitare ulteriori pregiudizi alle parti in attesa della definizione della controversia civile. Il danno eventualmente subito dal privato non è conseguenza dell'azione legittima dell'amministrazione, ma dell'azione temeraria del vicino che ha causato la sospensione del titolo edilizio.

Sentenza completa

N. 02452/2007
REG.RIC.

N. 00299/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02452/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2007, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Vigevano, via D'Avalos 23;

contro

Comune di Cassolnovo, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Milano, via Larga, 23;

per l'accertamento

dell’illegittimità dell’ordinanza n. 519 del 22.3.2002 del Comune di Cassolnovo;

e per la condanna del Comune di Cassolnovo al pagamento della somma di € 8792,00 a titolo di risarcimento danni o altra maggiore o minor somma accertata in giudizio.

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