Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1450 del 15 febbraio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1450PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel giudizio per decreto penale la prova dell'impedimento dello opponente a comparire, pervenuta al giudice dopo la pronunzia della sentenza, è ammissibile purché risulti che l'impedimento stesso ed il ritardo della sua comunicazione siano derivati da caso fortuito o forza maggiore.

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