Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1585 del 2013

ECLI:IT:TARLAZ:2013:1585SENT

Massima

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La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l'estinzione del giudizio, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni resistenti costituite in giudizio. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dal suo avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Tale rinuncia determina l'estinzione del giudizio, con conseguente condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali a favore delle amministrazioni resistenti costituite in giudizio. La pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso è un provvedimento dovuto e vincolato, che non richiede ulteriori valutazioni discrezionali da parte del giudice, il quale deve limitarsi a prendere atto della volontà abdicativa del ricorrente e a dichiarare l'estinzione del processo, con la liquidazione delle spese processuali a carico del rinunciante. Tale principio si fonda sull'esigenza di garantire la ragionevole durata del processo e l'economia processuale, evitando che il giudizio prosegua nonostante la manifesta volontà del ricorrente di non coltivare ulteriormente la propria pretesa. La rinuncia al ricorso, infatti, determina la cessazione della materia del contendere, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento nel merito della controversia. Il giudice, pertanto, non può sindacare nel merito le ragioni della rinuncia, essendo tenuto a prenderne atto e a dichiarare l'estinzione del giudizio, con la conseguente condanna del rinunciante alle spese processuali. Tale principio si applica in tutti i casi in cui il ricorrente manifesti inequivocabilmente la volontà di rinunciare al ricorso, indipendentemente dalle ragioni che lo hanno indotto a tale scelta, purché la rinuncia sia stata validamente espressa nelle forme previste dalla legge.

Sentenza completa

N. 14676/1999
REG.RIC.

N. 01585/2013 REG.PROV.COLL.

N. 14676/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14676 del 1999, proposto da:
((omissis)), in persona del legale rappresentante ((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 106;

contro

AGEA – Agenzia per le Erogazioni i Agricoltura, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero del Tesoro;

per l'annullamento

del provvedimento di determinazione del prelievo dovuto per le annate…

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