Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18621 del 14 aprile 2017

ECLI:IT:CASS:2017:18621PEN

Massima

Massima ufficiale
In sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la medesimezza del fatto commesso dall'imputato per il quale era stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all'art. 146 cod. pen. mil. pace, risolvendo il conflitto insorto a favore del giudice ordinario in base al disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., in ragione della oggettiva maggiore gravità dell'ulteriore reato di cui all'art. 266 cod. pen. contestato dal giudice ordinario, ritenuto astrattamente configurabile nella condotta tenuta dall'imputato). All'udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art 4 cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la maggiore gravità e, conseguentemente, la sussitenza della giurisdizione ordinaria, dei reati di cui agli artt. 336 e 266, commi primo, secondo e quarto, cod. pen., rispetto a quello di minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, di cui all'art. 146 cod. proc. pen. pace, aggravato dalla circostanza comune del "grado rivestito" di cui all'art. 47, n. 2, cod. pen. mil. pace).

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni - Presidente

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di giurisdizione:
denunciato dalla Corte militare di appello nei confronti della Corte di appello di Caltanissetta;
nel procedimento penale militare a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
visti gli atti, i provvedimenti dei giudici in conflitto e la denuncia di conflitto;
udita la relazione svolta dal Componente Dr. G…

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