Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 193 del 10 maggio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:193PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di riesame delle misure coercitive, deve ritenersi, in base ad argomenti sia sistematici sia testuali, che il tribunale adito ex art. 309 cod. proc. pen. possa sopperire con la propria motivazione non solo all'insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento genetico della misura, restituendogli completezza e logicità argomentativa, ma anche alla mancanza di motivazione o alla motivazione apparente del provvedimento, esplicitando, per la prima volta, le ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare. Il giudizio di riesame è stato infatti concepito dal legislatore come un giudizio "ex novo", completamente autonomo e a cognizione piena sulla questione cautelare, vista in tutti i suoi risvolti, sia di legittimità sia di merito, e al di fuori di qualunque vincolo connesso al principio devolutivo. Ciò è dimostrato normativamente dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il quale espressamente prevede che il tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

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