Cassazione penale Sez. I sentenza n. 27290 del 30 giugno 2015

ECLI:IT:CASS:2015:27290PEN

Massima

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Il principio di specialità previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione europea di estradizione e dall'articolo 721 c.p.p. non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione. Le misure di prevenzione, infatti, non hanno carattere sanzionatorio e non sono connesse a responsabilità penali del soggetto, né si fondano sulla colpevolezza, essendo invece collegate a un complesso di comportamenti integranti una "condotta di vita" che il legislatore assume come indice di pericolosità sociale, e sono funzionali alla tutela della sicurezza pubblica. Il procedimento di prevenzione, pertanto, prescinde dalla commissione di reati e non è espressione del binomio responsabilità penale/sanzione, essendo invece misure specialpreventive ante o praeter delictum, applicabili a soggetti ritenuti pericolosi all'esito di un giudizio prognostico negativo circa il compimento di future attività delinquenziali. Conseguentemente, la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna, restando altresì esclusa la riferibilità del principio di specialità alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione. Il "fatto" al quale si ricollega il procedimento di estradizione, il cui ambito operativo è circoscritto al perseguimento di un reato ovvero all'esecuzione, conseguente a pronuncia di condanna, di una pena o di una misura di sicurezza, deve intendersi come "fatto-reato", quale accadimento storico tipico, considerato nei suoi elementi costitutivi ed avente una sua ben precisa collocazione temporale, laddove le misure di prevenzione non sono connesse a responsabilità penali del soggetto, né si fondano sulla colpevolezza, che è elemento proprio del reato, né hanno carattere sanzionatorio di doveri giuridici, ma sono collegate a un complesso di comportamenti integranti una "condotta di vita", che il legislatore assume come indice di pericolosità sociale, e sono funzionali alla tutela della sicurezza pubblica. Pertanto, il principio di specialità previsto dalla Convenzione europea di estradizione e dall'articolo 721 c.p.p. non trova applicazione alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, essendo queste ultime misure specialpreventive ante o praeter delictum, volte a tutelare la sicurezza pubblica attraverso un giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del soggetto, e non espressione del binomio responsabilità penale/sanzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. NOVIK ((omissis)) - rel. Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 2/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 18/04/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ((omissis)) NOVIK;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilita' del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 30 ottobre 2012, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, sottoponeva (OMISSIS) alla m…

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