Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7333 del 17 luglio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:7333CIV

Massima

Massima ufficiale
L'obbligo di comunicare alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza (e quindi al sindaco, nei comuni ove manchi un ufficio di p.s.) la cessione della proprieta` di un fabbricato, previsto dall'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978 n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 18 maggio 1978 n. 191) e sanzionato con pena pecuniaria amministrativa, fa carico al cedente e non ammette forme equipollenti, di modo che non puo` ritenersi osservato per il fatto che la notizia del trasferimento sia stata data da altri soggetti ed in altra sede (nella specie, al momento dell'iscrizione dell'acquirente nei registri dello stato civile del comune).

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