Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 920 del 2024

ECLI:IT:TARCZ:2024:920SENT

Massima

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L'annullamento in autotutela di una procedura di gara per l'affidamento di un servizio pubblico, disposto dalla stazione appaltante a seguito di rilievi circa l'utilizzo di documenti di una precedente gara, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente originario all'annullamento degli atti successivi, quali la revoca della proroga tecnica del servizio e gli atti di indizione di una nuova procedura, qualora il termine di affidamento del servizio sia già decorso e l'attività sia stata comunque espletata, non essendo più possibile per il ricorrente ottenere un'utilità concreta dall'accoglimento del ricorso. In tali ipotesi, il ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti successivi all'annullamento in autotutela deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di una specifica domanda di risarcimento del danno. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'annullamento in autotutela di una gara, disposto dalla stazione appaltante a seguito di rilievi circa l'utilizzo di documenti di una precedente gara, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente originario all'annullamento degli atti successivi, quali la revoca della proroga tecnica del servizio e gli atti di indizione di una nuova procedura, qualora il termine di affidamento del servizio sia già decorso e l'attività sia stata comunque espletata. In tali ipotesi, il ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti successivi all'annullamento in autotutela deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di una specifica domanda di risarcimento del danno. La massima sottolinea l'importanza del requisito dell'interesse concreto ed attuale del ricorrente ai fini della procedibilità del ricorso, anche in presenza di vizi degli atti impugnati, laddove l'utilità perseguita non sia più conseguibile a causa del decorso del termine di affidamento del servizio e della sua effettiva esecuzione.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/06/2024

N. 00920/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01656/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cogea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura C.I.G. 9819599D6E, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, non costituita in giudizio;

nei c…

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