Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 195 del 10 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:195PEN

Massima

Massima ufficiale
Rientrano nella tutela predisposta dagli artt. 476 e 479 cod. pen. non solo i documenti che hanno rilevanza giuridica ed efficacia probatoria nei confronti del pubblico, ma anche gli atti cosiddetti interni, ossia quelli che sono destinati a spiegare i loro effetti nei confronti dell'ente pubblico, in ordine a fatti concernenti l'attività o la regolarità dell'operazione dello istituto di credito cui il funzionario appartiene. (Nella specie è stato ritenuto che la distinta di versamento bancario, pur se compilata dal privato, costituisca un atto pubblico una volta che sia controllata, vidimata e siglata dal cassiere e inserita nella contabilità della banca).

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