Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3005 del 4 marzo 1988

ECLI:IT:CASS:1988:3005PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 432 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 cost., nella parte in cui non prevedono come obbligatorio il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, in quanto la norma costituzionale impone solo che l'imputato sia assistito da un difensore, ma non vieta che un difensore possa essere sostituito, quando se ne rivela la opportunità, da un altro difensore, eventualmente nominato di ufficio, il quale peraltro può sempre avere il diritto di chiedere ed ottenere un termine per l'apprestamento della difesa.

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