Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2098 del 9 ottobre 1990
ECLI:IT:CASS:1990:2098PEN
Massima
Massima ufficiale
Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, il provvedimento di revoca previsto dall'art. 250, comma secondo, del D.LGS. n. 271 del 1989 corrisponde ad uno dei provvedimenti liberatori disciplinati dal codice di procedura penale abrogato, differenziandosene esclusivamente perché i presupposti della misura cautelare, ai fini di un'eventuale revoca, debbono valutarsi alla stregua degli artt. 273, 274 e 280 del nuovo codice. A seconda dei presupposti di cui venga accertata la carenza (gravità degli indizi, esigenze cautelari, condizioni per l'applicabilità delle misure coercitive), del tipo di misura cautelare in atto, dell'esecuzione o mancata esecuzione del provvedimento restrittivo, la revoca prevista dal citato art. 250, comma secondo, D.LGS. n. 271 del 1989 si identifica, appunto, con la scarcerazione per mancanza di indizi, con la rimessione in libertà, con la scarcerazione per difetto delle altre condizioni che legittimano la cattura, con la revoca delle misure coercitive ai sensi dell'art. 282, comma sesto, codice abrogato, ovvero con la revoca del mandato di cattura ai sensi dell'art. 260 dello stesso codice. Tutti i provvedimenti ora indicati, ed ovviamente anche i provvedimenti negativi nelle stesse materie, sono soggetti ad appello, se emessi dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 263, comma secondo, codice abrogato, sicché non può essere diverso il mezzo di impugnazione nell'ipotesi disciplinata dall'art. 250, comma secondo, D.LGS. n. 271 del 1989, sebbene in questa norma non si faccia alcun riferimento a specifici mezzi di gravame. Ne consegue che l'ordinanza con la quale il giudice istruttore, ai sensi del suddetto art. 250, concede o nega la revoca del provvedimento sulla libertà personale disposto anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è impugnabile mediante appello e non mediante ricorso per cassazione (nell'affermare il principio di cui in massima la cassazione ha ricordato anche che la corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1989 n. 584 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 del cod. proc. pen. abrogato nella parte in cui non riconosceva all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigettava l'istanza di revoca del mandato di cattura).
Sentenze simili
Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2062 del 19 dicembre 1989
ECLI:IT:CASS:1989:2062PENL'art. 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) prevede la "revoca" dei provvedimenti sulla libertà perso…
Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 9980 del 28 febbraio 2017
ECLI:IT:CASS:2017:9980PENIl provvedimento di revoca di una misura cautelare personale, emesso dal giudice procedente ai sensi degli articoli 279 e 299 c.p.p., è impugnabile esclusivamente con il rimedio dell'appello, ai sens…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 130 del 21 aprile 1982
ECLI:IT:CASS:1982:130PENLa revoca del mandato di cattura, ai sensi dell'. 260 cod. proc. pen., prima parte, presuppone la mancata esecuzione dello stesso; in caso contrario, e cioè se il mandato è stato eseguito, occorre fa…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1899 del 21 maggio 1992
ECLI:IT:CASS:1992:1899PENL'art. 250 del D.LGS. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), va letto nel senso che, in materia di misure cautelari, trovano appl…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2516 del 18 gennaio 1990
ECLI:IT:CASS:1990:2516PENLa revoca del provvedimento di cattura a norma dell'art. 260 cod. proc. pen. presuppone una sopravvenienza rispetto alla situazione posta a suo tempo a base del provvedimento, dato che, come si desum…
Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 53015 del 26 novembre 2018
ECLI:IT:CASS:2018:53015PENIl provvedimento di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero, è impugnabile esclusivamente con il rimedio dell'appello cautela…
Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 769 del 27 settembre 1989
ECLI:IT:CASS:1989:769PENIn tema di libertà personale, quando la corte di cassazione annulla l'ordinanza del tribunale della libertà, con la quale, illegittimamente, fu dichiarato inefficace un provvedimento restrittivo dell…
Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2956 del 29 luglio 1994
ECLI:IT:CASS:1994:2956PENLa richiesta di revoca della misura cautelare e` inammissibile allorche` si basi su censure che investano gli indizi originariamente posti a base del provvedimento restrittivo e rimasti immutati nell…
Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 69 del 3 marzo 1995
ECLI:IT:CASS:1995:69PENLa revoca delle misure coercitive o interdittive di cui all'art. 299 c.p.p. trova il proprio presupposto nell'esigenza della perdurante legittimità della misura imposta, con conseguente costante ed a…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3012 del 11 gennaio 1990
ECLI:IT:CASS:1990:3012PENL'art. 251, comma secondo d.l. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) sancisce la revoca delle misure previste dall'art. 282 comma …
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Un nuovo modo di esercitare la professione
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.