ECLI:IT:CASS:2002:16206PEN
1. E. C., presidente della Prima Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, fu rinviato a giudizio per il delitto di continuato falso ideologico in atto pubblico, perché accusato di avere falsamente attestato che i giudici S. S. e V. A. avevano preso parte, il giorno 8 maggio 1997, ad un collegio da lui presieduto, nel corso del quale era stata deliberata l'adozione di 48 provvedimenti di riassegnazione di procedimenti relativi a misure di prevenzione i cui originari titolari erano stati trasferiti ad altro ufficio.
Il Gup del tribunale dichiarò la colpevolezza dell'imputato, perché ritenne provata l'accusa sulla base del le indicazioni fornite in vari scritti e in più sedi dai menzionati giudici "a latere".
In seguito ad appello del C., però, i giudici di secondo grado, pur ribadendo la sussistenza del fatto nell'aspetto oggettivo, negata dall'imputato, pronunciarono assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce re…
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