Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 5515 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:5515SENT

Massima

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Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, in quanto quest'ultima ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla tutela di un interesse concreto ed attuale del ricorrente. Pertanto, il venir meno di tale interesse, per qualsiasi ragione, comporta l'impossibilità di proseguire il giudizio, essendo venuto meno il presupposto per l'esercizio dell'azione. La massima giuridica che può essere formulata è la seguente: Il ricorso amministrativo diviene improcedibile qualora sopravvenga la carenza di interesse della parte ricorrente, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla tutela di un interesse concreto ed attuale del ricorrente. Il venir meno di tale interesse, per qualsiasi ragione, determina l'impossibilità di proseguire il giudizio, essendo venuto meno il presupposto per l'esercizio dell'azione. Il principio di diritto è che la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso, in quanto il processo amministrativo è volto alla tutela di un interesse specifico e non può proseguire in assenza di tale interesse. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente è pertanto un provvedimento dovuto, in quanto il venir meno dell'interesse legittima la parte a rinunciare all'azione e determina l'impossibilità di proseguire il giudizio. Tale principio si applica in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il ricorrente perda l'interesse concreto ed attuale alla decisione della controversia, essendo il processo amministrativo finalizzato esclusivamente alla tutela di tale interesse. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente non comporta alcuna pronuncia nel merito della controversia, in quanto il venir meno dell'interesse legittima la parte a rinunciare all'azione e determina l'impossibilità di proseguire il giudizio.

Sentenza completa

N. 06171/2006
REG.RIC.

N. 05515/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06171/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6171 del 2006, proposto da:
SPES - Associazione Promozione e Solidarieta', rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Mazzini, 55

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Famiglia e Solidarieta' Sociale;

nei confronti di

Associazione Proitalia Onlus;

per l'annullamento

della determinazione del direttore generale dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile del 18.05.2006 e del successivo bando per la selezione di 45.147 volontari da impiegare nei progetti di ser…

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