Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4818 del 4 giugno 1986
ECLI:IT:CASS:1986:4818PEN
Massima
Massima ufficiale
Con la previsione dei vari reati di falso documentale la legge penale intende colpire, a tutela della fede pubblica, il contrasto con la realtà nel quale il documento è stato volutamente posto dall'agente. Pertanto, la formazione di un nuovo atto (nella specie di valutazione da parte di direttore dell'ufficio del registro) in sostituzione di altro precedente, quando quest'ultimo venga soppresso, costituisce, per il pubblico funzionario che compie tale azione, un falso, poiché egli in tal modo fa apparire, contrariamente al vero, che il secondo atto è l'unico formato dall'ufficio. Le modifiche o aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato formato, integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale, in quanto per effetto dell'aggiunta postuma l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito agli atti pubblici dall'ordinamento giuridico. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, direttore di ufficio del registro, in concorso con altri aveva alterato gli avvisi di accertamento di valore relativi ad alcuni atti, apportandovi correzioni delle cifre).
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