Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31865 del 18 luglio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:31865PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione è inammissibile qualora la parte offesa non fornisca prova dell'avvenuto deposito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero o non indichi elementi concreti da cui desumere l'esistenza di un disguido nella ricezione dell'atto da parte della competente cancelleria. In tali casi, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione dei motivi dedotti. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la parte offesa che propone ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione deve fornire la prova dell'avvenuto deposito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero o indicare elementi concreti da cui desumere l'esistenza di un disguido nella ricezione dell'atto da parte della cancelleria. In mancanza di tali elementi, il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione dei motivi dedotti. Ciò al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio e della correttezza del procedimento, nonché di sanzionare l'eventuale abuso del diritto di impugnazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), parte offesa;

nel procedimento c/:

IGNOTI;

avverso il decreto n. 500211/2013 GIP TRIBUNALE di MACERATA, del 27/09/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

lette le conclusioni del PG Dott. PRATOLA Gianluigi che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Gip presso il Tribunale di Macerata, con decreto del 27/9/2013, ha disposto la archiviazione del procedimento penale n. 211/2013.<…

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