Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1963 del 21 settembre 1984
ECLI:IT:CASS:1984:1963PEN
Massima
Massima ufficiale
Il cosiddetto tribunale della libertà, in sede di riesame, non può revocare il provvedimento restrittivo della libertà personale in base al rilievo del difetto di motivazione, perché, quale giudice del merito, può (e, ove ne sia il caso, deve) integrare con la propria motivazione quella, eventualmente lacunosa e carente, del provvedimento assoggettato al riesame, in virtù della regola generale, che governa tutte le decisioni con le quali si opera un riesame del merito, dell'inseparabilità tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio.
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