Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 4703 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:4703SENT

Massima

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Il Servizio Sanitario Nazionale è caratterizzato dal principio della libertà dell'utente nella scelta della struttura di fiducia alla quale rivolgersi per la fruizione dell'assistenza sanitaria pubblica. Tale scelta può essere operata fra le strutture pubbliche o fra quelle private che sono state ritenute idonee, mediante l'accreditamento, all'erogazione delle prestazioni sanitarie. La normativa di settore ha imposto l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e l'aggiornamento dei requisiti, al fine di garantire un adeguamento del livello di qualità delle prestazioni, compatibilmente con le risorse finanziare, previa adozione delle norme volte alla definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi. Il regime dell'accreditamento provvisorio (o transitorio) si caratterizza per la precipua finalità di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti privati già convenzionati fino alla concessione dell'accreditamento istituzionale definitivo, di cui all'art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (poi integrato dal d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229), ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali, mediante il riconoscimento all'originaria convenzione di valenza costitutiva e di fonte regolatrice del nuovo rapporto di accreditamento. Ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, la realizzazione di strutture per l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie è in ogni caso condizionata ad una verifica di compatibilità da parte della Regione che rilascia l'autorizzazione all'esercizio in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per l'erogazione di prestazioni sanitarie per il servizio sanitario nazionale è peraltro necessario anche l'accreditamento istituzionale che, ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502 del 1992, può essere conseguito dalle strutture private in possesso di determinati requisiti. Solo con l'accreditamento - che ha sostituito le precedenti convenzioni - possono essere quindi erogate prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario pubblico. Il legislatore statale ha previsto che le Regioni avviino una procedura di accreditamento (definitivo o istituzionale) per tutte le strutture (art. 8-quater, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992), da concludersi entro un termine finale stabilito dalla legge. Tale termine è espressione di un principio fondamentale che le Regioni sono tenute a rispettare, dovendosi fare salve solo quelle discipline regionali di proroga che, in presenza di situazioni "eccezionali", lungi dal costituire sanatoria di situazioni illegali, rappresentino un mezzo per consentire e promuovere la regolarizzazione delle posizioni dei soggetti privati ancora aperte, senza dover procedere alla revoca dell'autorizzazione. La Regione, tenendo conto delle peculiarità del mercato delle prestazioni sanitarie, può stabilire criteri per l'assegnazione delle risorse alle diverse strutture accreditate e consentire l'inserimento (anche graduale) nel mercato di nuovi operatori in possesso di tutti i requisiti richiesti per erogare prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario pubblico. Tuttavia, la Regione non può rivolgersi, a tempo indefinito, solo ai soggetti che per primi (con le convenzioni e poi con l'accreditamento) hanno avuto accesso al mercato e far riferimento solo al criterio della spesa storica che evidentemente avvantaggia solo coloro che operano in un mercato chiuso all'accesso di nuovi operatori. L'ingresso di nuovi operatori privati, in possesso dei requisiti per l'accreditamento, non può essere bloccato a tempo indeterminato, non potendo essere giustificato dall'esigenza di contenere la spesa sanitaria, giacché tale legittimo e necessario obiettivo non può essere conseguito a costo della violazione del principio di uguaglianza.

Sentenza completa

N. 10482/2013
REG.RIC.

N. 04703/2015 REG.PROV.COLL.

N. 10482/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10482 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dal ((omissis))à S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Vaiano - Izzo in Roma, ((omissis)), 3;

contro

Presidente della Regione Lazio nella qualità di Commissario ad acta D.C.M. 21/3/2013, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la s…

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