Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21515 del 22 maggio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:21515PEN

Massima

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La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale, diversa dalla norma incriminatrice ma idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, che sopravvenga alla sentenza irrevocabile di condanna, comporta la rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione, il quale non è vincolato a seguire un criterio predeterminato di calcolo di tipo puramente aritmetico, ma deve effettuare una nuova commisurazione della pena secondo i criteri generali fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, con il solo limite dell'insuperabilità dell'accertamento compiuto in sentenza dal giudice della cognizione con riguardo alla sussistenza del fatto e al significato allo stesso attribuito in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali. Il principio di legalità della pena esige, allorché il rapporto esecutivo sia ancora in corso e la pena sia in fase (o in attesa) di espiazione, che il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice della cognizione in base alla norma successivamente dichiarata incostituzionale sia ricondotto a legalità, superando l'intangibilità del giudicato mediante la rimozione degli effetti che non siano divenuti nel frattempo irreversibili. Lo strumento normativo per intervenire sul giudicato, con riguardo alla pronuncia di incostituzionalità che attenga al solo trattamento sanzionatorio, è la Legge n. 87 del 1953, articolo 30, che, esaurendo la sua valenza demolitoria sull'esecuzione della sentenza, consente di invalidare parzialmente il titolo esecutivo senza produrre un'efficacia risolutiva della decisione divenuta irrevocabile. Il mezzo processuale utilizzabile per rimuovere l'illegittimità (parziale) della pena è il procedimento di esecuzione, la cui attivazione è idonea a consentire al giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri accertativi e valutativi contemplanti l'espletamento anche di attività istruttorie attribuiti dall'articolo 666 c.p.p., di ricondurre a legalità la pena, mediante la riformulazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, sulla base del criterio generale previsto dall'articolo 69 c.p. nel testo emendato dalla Consulta, col solo limite che detta prevalenza non fosse stata esclusa dal giudice della cognizione per ragioni di merito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo - Presidente

Dott. BONITO Francesco - Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 150/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 13/06/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13.06.2014 il GIP del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui (OMISSIS), conda…

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