Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4512 del 16 aprile 1998
ECLI:IT:CASS:1998:4512PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di reati concernenti le materie esplodenti, l'art.678 cod. pen. contempla espressamente, come condotte distinte e diverse tra loro, sia l'azione di chi tiene in deposito che quella di chi pone in vendita il materiale esplodente. Ne consegue che la norma regolamentare dell'art.97 del Regolamento del Testo Unico delle leggi di P.S., nella parte in cui autorizza la detenzione di artifici pirici, senza licenza, fino al limite di peso di 25 kg., si riferisce alla sola detenzione e non anche alla messa in vendita.
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