Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7275 del 29 maggio 2001

ECLI:IT:CASS:2001:7275CIV

Massima

Massima ufficiale
La sottoscrizione del presidente (e o di altro componente) del collegio giudicante è un requisito essenziale della sentenza che solo con esso, acquista giuridica esistenza e, pertanto, la sua mancanza - pur involontaria - rende di per sè nulla insanabilmente la sentenza medesima per difetto di un elemento costitutivo, senza che possa ovviarsi nè con il procedimento di correzione degli errori materiali (che postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissione od errori, ma ormai completo nel suo procedimento di formazione), nè tantomeno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Tale nullità va invece accertata e dichiarata in sede d'impugnazione, con conseguente remissione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione carente di sottoscrizione.

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