Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 532 del 2024

ECLI:IT:TARBAS:2024:532SENT

Massima

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Il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla gara, non derogabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio. Pertanto, l'ammissione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese che non soddisfa integralmente i requisiti di qualificazione per le quote di esecuzione assunte dai singoli componenti, in violazione della lex specialis di gara e della normativa di settore, determina l'illegittimità degli atti di gara e l'obbligo di esclusione del raggruppamento dalla procedura. Il principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica non può prevalere sul rispetto delle regole di gara e dei requisiti di qualificazione, essendo questi ultimi posti a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto. Il soccorso istruttorio è istituto applicabile esclusivamente per sanare incompletezze e lacune di documenti già trasmessi nel termine ultimo di partecipazione, o per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante, non consentendo la sostituzione integrale di dichiarazioni già rese dai concorrenti. Il principio di autoresponsabilità impone a ciascun operatore economico di sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione o di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni del bando.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/10/2024

N. 00532/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00254/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 254 del 2024, proposto da
- Ricciardello Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI Ricciardello Costruzioni s.p.a. - Mancusi s.p.a., e Mancusi s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in proprio e in qualità di mandante del costituendo RTI Ricciardello Costruzioni s.p.a. - Mancusi s.p.a. in relazione alla procedura CIG A01E0ED030, rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale in atti di causa;

contro

- Provincia di …

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