Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4432 del 18 maggio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:4432PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della configurabilità del delitto di apologia di reato commesso col mezzo della stampa non è necessaria l'effettiva conoscenza da parte del pubblico del prodotto della stampa essendo sufficiente la sua conoscibilità, cioè la concreta possibilità di conoscenza. Pertanto l'affissione di volantini ciclostilati, il cui contenuto viene riconosciuto come costituente apologia di reato, sul muro esterno di un fabbricato prospiciente la pubblica via, costituisce di per sé una forma di comunicazione nel delitto di apologia di reato perché il fatto deve considerarsi avvenuto pubblicamente e in particolare col mezzo della stampa ai sensi del n. 1 dell'ultimo comma dell'art. 266 cod. pen., ed essendosi il reato esaurito anche prima che alcuno abbia avuto modo di prendere conoscenza del contenuto del volantino.

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