Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2600 del 25 giugno 1992

ECLI:IT:CASS:1992:2600PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti anche dalla chiamata in correità mentre non sono totalmente utilizzabili i criteri previsti dall'art. 192 del codice di rito in materia di valutazione della prova. Ciò in quanto l'art. 273, comma primo, cod. proc. pen., richiede i requisiti della certezza effettuale e della gravità degli indizi, nonché della rilevanza - pertinenza del fatto noto rispetto al "thema probandum", mentre non sono richiesti i requisiti della necessarietà e della concordanza rispetto a tutti gli altri elementi valutabili che sono propri della prova critica utilizzabile per la decisione nel merito.

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