Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 26694 del 18 settembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:26694CIV

Massima

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I costi e le spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, non sono ammessi in deduzione nella determinazione del reddito di impresa, anche qualora le prestazioni lavorative siano state regolarmente svolte e retribuite. Tale principio trova applicazione anche quando il costo del lavoro, pur essendo stato regolarmente sostenuto e contabilizzato, sia direttamente connesso a una fattispecie di reato, come nel caso di assunzione di personale collocato nelle liste di mobilità al fine di ottenere indebite agevolazioni contributive a danno dell'INPS. In tali ipotesi, il giudice di merito deve verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità tra l'acquisizione dei fattori produttivi e la commissione del reato, non essendo sufficiente la mera regolarità formale delle prestazioni lavorative. La ratio della norma è quella di escludere la deducibilità fiscale dei costi e delle spese direttamente riferibili ad attività delittuose, a prescindere dalla loro effettiva contabilizzazione, al fine di evitare che l'ordinamento tributario possa in qualche modo avallare o agevolare condotte penalmente rilevanti. Ciò vale anche per i costi sostenuti in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie delittuosa, qualora il loro sostenimento trovi titolo nell'assunzione, da parte dell'agente, di un'obbligazione strutturalmente funzionale alla realizzazione del delitto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATALDI Michele - Presidente

Dott. DE ROSA ((omissis)) - Consigliere

Dott. LA TORRE ((omissis)) - rel. Consigliere

Dott. LUME Federico - Consigliere

Dott. CORTESI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2830-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) s.r.l. in fallimento.
- intimato -
avverso la sentenza n. 1664/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZ. STACCATA DI LECCE, depositata il 21/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di co…

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