Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 498 del 8 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:498PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora in sede di riesame venga disposta dal tribunale della libertà la revoca di un provvedimento di cattura senza prendere in considerazione, in violazione dell'art.. 254 cod. proc. pen., la pericolosità dell'imputato, l'illegittimità dell'ordinanza rilevata nel giudizio di cassazione impedisce alla corte medesima di pronunciarsi sulla legittimità della cattura.L'eventuale illegittimità di tale provvedimento di coercizione, infatti, deve essere dichiarata dal tribunale della libertà con ordinanza non viziata a sua volta di illegittimità.

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