Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5062 del 29 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:5062CIV

Massima

Massima ufficiale
Poiché la nullità assoluta della notificazione può ravvisarsi solo quando vi sia incertezza assoluta "circa le persone alle quali deve esser consegnata la copia" (art. 160 cod. proc. civ.), quando, consegnate all'ufficiale giudiziario un numero di copie dell'atto di citazione (nella specie, in appello) inferiore alle persone cui deve essere notificato presso un unico domiciliatario, l'atto sia regolarmente notificato con consegna della copia solo a taluni di costoro, sicché per questi non sussiste alcuna incertezza circa la loro identificazione, l'omessa consegna della copia agli altri destinatari dell'atto non comporta nullità della citazione o della notificazione, ma irregolarità della stessa, sanabile attraverso l'integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice, nei confronti dei contraddittori pretermessi.

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