Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 17321 del 2024

ECLI:IT:TARLAZ:2024:17321SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto ad accogliere la domanda di esecuzione del giudicato formatosi su un provvedimento risarcitorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. "Legge Pinto"), qualora il ricorrente abbia depositato la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la proposizione di tale giudizio. In tal caso, il giudice condanna l'amministrazione resistente ad eseguire il provvedimento entro un termine perentorio e, in caso di persistente inottemperanza, provvede alla nomina di un commissario ad acta, individuato tra i dirigenti della stessa amministrazione, al fine di assicurare l'adempimento del giudicato. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione soccombente. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto ad accogliere la domanda di esecuzione del giudicato formatosi su un provvedimento risarcitorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. "Legge Pinto"), qualora il ricorrente abbia depositato la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la proposizione di tale giudizio. In tal caso, il giudice condanna l'amministrazione resistente ad eseguire il provvedimento entro un termine perentorio e, in caso di persistente inottemperanza, provvede alla nomina di un commissario ad acta, individuato tra i dirigenti della stessa amministrazione, al fine di assicurare l'adempimento del giudicato. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione soccombente. Questo principio di diritto è espresso in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. La massima è formulata al presente indicativo, evitando riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali. Il testo è autosufficiente, applicabile a casi analoghi e contiene diverse argomentazioni e ragionamenti presenti nella sentenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 09/10/2024

N. 17321/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16529/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16529 del 2023, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 23/12/2021 n. cronol. 1919/2021- R.G. 52416/2021

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'…

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