Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5837 del 7 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:5837CIV

Massima

Massima ufficiale
Nella disciplina della professione di consulente del lavoro, di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12, l'iscrizione nell'albo resta sottratta a scelte o valutazioni discrezionali dei competenti organi dell'ordine professionale (consiglio provinciale, e, in sede di ricorso, consiglio nazionale), e configura un atto dovuto per effetto del positivo riscontro del possesso da parte dell'istante di determinati requisiti direttamente fissati dalla legge. Ne consegue che la controversia promossa per denunciare l'illegittimità del rifiuto di detta iscrizione, in quanto rivolta a tutelare posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, al quale spetta di provvedere con pienezza di poteri, e, quindi, anche con pronuncia di condanna ad eseguire l'iscrizione.

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