Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5525 del 9 febbraio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:5525PEN

Massima

Massima ufficiale
L'omessa notificazione alle parti private dell'atto d'impugnazione non determina né l'inammissibilità del gravame, né la nullità del successivo grado di giudizio, derivando da essa soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DE. AN. DA. N. IL (OMESSO);

2) DE. AN. VI. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 06/12/2007 TRIBUNALE di TIVOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ((omissis)) che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito, per la parte civile, l'avv. (Ndr: …

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