Cassazione penale Sez. I sentenza n. 47053 del 23 dicembre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:47053PEN

Massima

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Il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della stessa: locuzione da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali. L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. La presunzione di pericolosità sociale prefigurata dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. impone la misura cautelare della custodia in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato. Diversa è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione, in riferimento ai reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità sociale non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato, non essendovi alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio criminale può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela - Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniela - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
Avverso l'ordinanza emessa il 24/06/2021 dal Tribunale del riesame di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. ((omissis));
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Dott. ((omissis)), che ha chiesto l'inammissibilita' dei ricorsi proposti nell'interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS);
Sentite, nell'interesse degli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS), le conclusioni degli avvocati (OMISSIS)…

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