Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11760 del 24 agosto 1990

ECLI:IT:CASS:1990:11760PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la norma posta dall'art. 444 del cod. proc. pen. 1988 è da ritenersi sostitutiva della disciplina di cui agli artt. 53 - 77 legge 24 novembre 1981 n. 689. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tuttavia, va tenuto conto della preclusione posta dalla disposizione transitoria di cui all'art. 248, comma primo, D.LGS. 28 luglio 1989 n. 271, secondo cui la applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 1988, può essere richiesta dalle parti "prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado". superata tale fase processuale, la preclusione rimane ferma e continua ad applicarsi la disciplina di cui agli artt. 53-77 della legge n. 689/81 "se la richiesta è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice" (art. 248, quarto comma norme trans.).

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