Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7014 del 2018

ECLI:IT:TARNA:2018:7014SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di esclusione di un candidato da una procedura concorsuale per la mancanza dei requisiti di accesso deve essere adottato nel rispetto del principio di legalità e del contraddittorio procedimentale. L'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può correggere gli errori materiali eventualmente commessi in sede di formazione delle graduatorie, provvedendo all'inserimento del candidato escluso a pieno titolo nelle stesse, qualora accerti la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, con condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio per la soccombenza virtuale. Il provvedimento di esclusione di un candidato da una procedura concorsuale per la mancanza dei requisiti di accesso deve essere adottato nel rispetto del principio di legalità e del contraddittorio procedimentale. L'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può correggere gli errori materiali eventualmente commessi in sede di formazione delle graduatorie, provvedendo all'inserimento del candidato escluso a pieno titolo nelle stesse, qualora accerti la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, con condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio per la soccombenza virtuale. L'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può correggere gli errori materiali eventualmente commessi in sede di formazione delle graduatorie, provvedendo all'inserimento del candidato escluso a pieno titolo nelle stesse, qualora accerti la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, con condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio per la soccombenza virtuale. Il provvedimento di esclusione di un candidato da una procedura concorsuale per la mancanza dei requisiti di accesso deve essere adottato nel rispetto del principio di legalità e del contraddittorio procedimentale. L'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può correggere gli errori materiali eventualmente commessi in sede di formazione delle graduatorie, provvedendo all'inserimento del candidato escluso a pieno titolo nelle stesse, qualora accerti la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, con condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio per la soccombenza virtuale. L'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può correggere gli errori materiali eventualmente commessi in sede di formazione delle graduatorie, provvedendo all'inserimento del candidato escluso a pieno titolo nelle stesse, qualora accerti la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, con condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio per la soccombenza virtuale. Il provvedimento di esclusione di un candidato da una procedura concorsuale per la mancanza dei requisiti di accesso deve essere adottato nel rispetto del principio di legalità e del contraddittorio procedimentale. L'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può correggere gli errori materiali eventualmente commessi in sede di formazione delle graduatorie, provvedendo all'inserimento del candidato escluso a pieno titolo nelle stesse, qualora accerti la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. In tal caso, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, con condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio per la soccombenza virtuale.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/12/2018

N. 07014/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05807/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5807 del 2013, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Riviera di Chiaia, n. 207 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono legalmente domiciliati, in Napoli, via Diaz, 11 e con domicilio digitale come d…

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