Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22687 del 12 giugno 2002

ECLI:IT:CASS:2002:22687PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il falso in assegno bancario, anche se successivamente utilizzato per tentare una truffa, integra il reato di uso di atto falso, punito meno severamente rispetto al reato di falsità materiale in titolo di credito. Tuttavia, qualora il falso e la tentata truffa siano tra loro in rapporto di continuazione, il termine prescrizionale decorre dalla data dell'ultimo fatto, ovvero dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. L'onere di provare l'impedimento assoluto a comparire in giudizio, come il ricovero ospedaliero, grava sull'imputato, il quale deve fornire i dati necessari a dimostrarne l'attualità e la cogenza; il giudice non ha l'obbligo di disporre ulteriori accertamenti in assenza di idonea documentazione. Infine, il rinnovo del dibattimento in appello è giustificato solo in caso di incompletezza o contraddittorietà dell'istruttoria di primo grado, ovvero quando si invochi una prova idonea a inficiare le già acquisite emergenze; diversamente, ogni indagine sul rapporto sottostante l'emissione del titolo falsificato si rivela superflua.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 4.7.01 il Tribunale di Palermo dichiarava C. M. S. responsabile dei reati di falso aggravato in assegno bancario ex artt. 110, 485, 491 e 61 n. 2 c.p. (capo A, per avere alterato l'importo di un assegno tratto da M. G. in favore di A. A. e da quest'ultimo girato, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue) e di tentata truffa aggravata ex artt. 56, 110, 640 e 61 n. 7 c.p. ai danni di A. A. (capo B, per avere alterato il titolo in questione e poi presentato lo stesso al Tribunale di Palermo per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti dell'A.); con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti condannava il predetto a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile.
In data 3.12.01 la Corte di appello dichiarava il C. responsabile del reato di uso di atto falso (art. 491 c. 2 c.p.), così modificata l'…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.