Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1624 del 12 settembre 1984
ECLI:IT:CASS:1984:1624PEN
Massima
Massima ufficiale
Nel caso di impugnazione ad opera del P.M. dei provvedimenti emessi in tema di libertà personale, caratterizzati dall'urgenza insita nella fase processuale e nel carattere incidentale del procedimento di impugnazione, nessuna norma prescrive il deposito degli atti, peraltro assistiti dal segreto istruttorio, e, quindi, non può reclamarsi il disposto dell'art.. 372 cod. proc. pen. e ciò anche dopo l'intervento della corte costituzionale con sentenza n.. 180 del 1975. Infatti, ai fini della tutela del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputato, con la notifica di cui all'art.. 199 bis cod. proc. pen., sia posto in grado di apprestare la propria difesa al giudice chiamato a decidere sul gravame, esaminando gli atti non coperti dal segreto istruttorio e presentando, al riguardo, istanze o memorie.
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