ECLI:IT:CASS:2002:22256PEN
S. G. è stato condannato in primo grado, unitamente al coimputato M. D., in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110-479 c.p., perché, in qualità di vigile urbano, nella relazione di servizio del 17.12.1998, falsamente affermava che il collega C. M. aveva, senza motivo, colpito una persona rimasta ignota, sputando al suo indirizzo e procurandosi quindi escoriazioni a seguito di una caduta al suolo.
La Corte di appello di Milano, confermando lo pronunzia in punto di responsabilità, ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio.
Ricorre per cassazione, tramite il difensore, il S. e deduce tre motivi:
1) difetto di motivazione in relazione agli artt. 125 comma III e 546 lett. e) c.p.p. I giudici, sia di primo che di secondo grado, hanno trascurato il fatto che le dichiarazioni dibattimentali dei testi A. e C. sono inconciliabili con quanto gli stessi ebbero a dichiarare alla polizia municipale. Essi hanno ritenuto, che, a seguito delle contestazioni oper…
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.