Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22256 del 7 giugno 2002

ECLI:IT:CASS:2002:22256PEN

Massima

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Il funzionario pubblico che, nell'esercizio delle proprie funzioni, redigendo un atto falso o ideologicamente falso, attesta fatti non rispondenti al vero, al fine di difendersi da accuse infondate o per altri motivi personali, commette il reato di falso ideologico in atto pubblico. Tuttavia, tale condotta non integra il reato qualora le circostanze oggettivamente accertate confermino la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'atto, anche se in contrasto con quanto riferito in sede dibattimentale dai testimoni, i quali possono aver rettificato o precisato le proprie precedenti dichiarazioni a seguito di contestazioni. In tali casi, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi di prova emersi nel corso del processo, senza attribuire valore esclusivo alle sole dichiarazioni predibattimentali, e deve motivare adeguatamente le ragioni per le quali ritiene attendibili le dichiarazioni contenute nell'atto pubblico rispetto a quelle rese in dibattimento, anche in presenza di contrasti o incongruenze. Ove tali elementi di prova confermino la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'atto pubblico, il funzionario deve essere assolto, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza completa

S. G. è stato condannato in primo grado, unitamente al coimputato M. D., in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110-479 c.p., perché, in qualità di vigile urbano, nella relazione di servizio del 17.12.1998, falsamente affermava che il collega C. M. aveva, senza motivo, colpito una persona rimasta ignota, sputando al suo indirizzo e procurandosi quindi escoriazioni a seguito di una caduta al suolo.
La Corte di appello di Milano, confermando lo pronunzia in punto di responsabilità, ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio.
Ricorre per cassazione, tramite il difensore, il S. e deduce tre motivi:
1) difetto di motivazione in relazione agli artt. 125 comma III e 546 lett. e) c.p.p. I giudici, sia di primo che di secondo grado, hanno trascurato il fatto che le dichiarazioni dibattimentali dei testi A. e C. sono inconciliabili con quanto gli stessi ebbero a dichiarare alla polizia municipale. Essi hanno ritenuto, che, a seguito delle contestazioni oper…

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