Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25314 del 24 giugno 2011

ECLI:IT:CASS:2011:25314PEN

Massima

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Il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147 c.p., n. 2, mira a evitare che l'espiazione della pena avvenga in contrasto con il diritto alla salute e il senso di umanità costituzionalmente garantiti, supponendo che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere cure e trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura. Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all'esito di tale valutazione, le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47-ter, comma 1, lett. c), Ord. Pen., può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi della citata disposizione. Il giudice, nel valutare la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, deve quindi verificare se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'istituto, tenendo conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, al fine di evitare che l'espiazione della pena avvenga in contrasto con il diritto alla salute e il senso di umanità costituzionalmente garantiti, ovvero risulti priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO ((omissis)) - Presidente

Dott. CAIAZZO ((omissis)) - Consigliere

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BE. RO. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 2939/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 18/06/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con or…

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