Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7492 del 15 febbraio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:7492PEN

Massima

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Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la "messa a disposizione", in quanto idonea ad accrescere, per ciò solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale. La semplice affiliazione ad un'associazione criminale implica, di per sé, una partecipazione attiva alla vita associativa e la sua punibilità appare del tutto coerente con i principi costituzionali dell'ordinamento, in quanto il ruolo di "socio" che si acquisisce dopo essere stati ammessi a far parte dell'associazione criminale costituisce, di per sé, una condotta tipica che va sanzionata penalmente poiché anche il semplice inserimento nell'organizzazione di un nuovo soggetto costituisce un rafforzamento dell'associazione, essendo gli altri sodali consapevoli di poter fare affidamento, nel momento del bisogno, sul nuovo associato. Pertanto, laddove la contestazione abbia ad oggetto la "partecipazione" ad associazione criminale, l'oggetto della verifica circa la consistenza del compendio indiziario idoneo a giustificare la misura cautelare è rappresentato dalla affiliazione e non dai singoli fatti in cui tale affiliazione si sia "esteriorizzata" e manifestata. In tema di applicazione di misure cautelari personali per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'articolo 275 c.p.p., comma 3, prevede una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria, con la conseguenza che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluig - rel. Consigliere

Dott. DI PISA Fabio - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), ivi residente alla via (OMISSIS);
contro la ordinanza del 28.7.2017/11.9.2017, del Tribunale del Riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CIANFROCCA Pierluigi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ZACCO Franca, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore del (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha concluso…

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