Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 3 del 19 aprile 1980

ECLI:IT:CASS:1980:3PEN

Massima

Massima ufficiale
Le esclusioni oggettive in tema di amnistia ed indulto, previste per i reati elencati nei provvedimenti di clemenza, devono intendersi riferite alle sole ipotesi di reato consumato quando solo queste siano indicate, essendo vietata la estensione al tentativo che costituisce una figura criminosa autonoma a se stante, caratterizzata da una propria oggettivita e da una propria struttura. (Nella specie si è censurata la impugnata ordinanza che aveva - a norma dell'art. 7 D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 - escluso dal beneficio dell'indulto il reato di tentata rapina, rilevandosi come tale "materia", ossia quella della esclusione dei benefici, s'ispiri al principio di tipicita e di tassatività con la conseguente riduzione di ogni spazio discrezionale dell'interprete, il quale, comunque, non può attentare alla sovrana autonomia del legislatore attraverso la estensione delle limitazioni o esclusioni a fattispecie delittuose non espressamente contemplate, ancorché esse, per la loro gravità, suscitino allarme sociale).

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