Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3816 del 3 febbraio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:3816PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio per verificare se il precedente ostativo risultasse documentalmente al giudice che aveva concesso il beneficio. Qualora il giudice dell'esecuzione accerti che il precedente ostativo non era documentalmente noto al giudice della cognizione, non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena. La revoca è, invece, legittima quando il precedente ostativo risultava documentalmente noto al giudice che aveva concesso il beneficio, ovvero quando il giudice dell'esecuzione accerti che il beneficio era stato concesso in violazione dell'art. 164 c.p., comma 2, n. 1), perché il condannato aveva riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, senza che fosse stato concesso il beneficio della sospensione condizionale. In tali ipotesi, il giudice dell'esecuzione deve procedere all'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione per verificare la sussistenza delle cause ostative alla concessione del beneficio e, in caso affermativo, può legittimamente revocare la sospensione condizionale della pena.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIBUNALE di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere CASA FILIPPO;
lette le conclusioni del PG BALDI Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione concessa a (OMISSIS) con se…

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