Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2679 del 26 marzo 1997

ECLI:IT:CASS:1997:2679CIV

Massima

Massima ufficiale
La pubblicazione nell`apposito bollettino delle Camere di commercio di un protesto cambiario illegittimo non puo` di per se considerarsi produttiva di danno per lesione della reputazione commerciale del protestato; il quale, pertanto, ove chieda giudizialmente il ristoro di detto specifico pregiudizio, ha l`onere di provare, eventualmente anche con presunzioni, le sfavorevoli conseguenze patrimoniali derivategli dalla pubblicazione del protesto (quali ad es. la necessita` di rivolgersi a finanziatori privati a seguito di sospensione degli affidamenti bancari, o l`interruzione di forniture o di trattative commerciali) e solo ove abbia fornito tale prova puo` invocare in proprio favore l`uso da parte del giudice del potere di liquidazione equitativa del danno.   da vedere: Sen 23/03/1996 2576 sez 1 Civ

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.