Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12221 del 13 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:12221PEN

Massima

Massima ufficiale
Il procedimento per falsa testimonianza non costituisce una questione pregiudiziale rispetto al procedimento principale ex art. 18 cod. proc. PEN.. infatti, i rapporti fra i due procedimenti sono regolati dall'art. 458 cod. proc. pen. che attribuisce al giudice il potere discrezionale di attendere o meno il giudizio sulla falsa testimonianza, in quanto il giudicato relativo a quest'ultimo procedimento non vincola il giudizio riguardante il procedimento principale, stante l'assoluta libertà di convincimento del giudice penale.

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