Cassazione civile Sez. I sentenza n. 690 del 4 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:690CIV

Massima

Massima ufficiale
La situazione di incompatibilita` alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 3 n. 4 della legge 23 aprile 1981 n. 154 nei confronti di colui che sia parte di un procedimento civile od amministrativo con l'amministrazione - in quanto correlata ad una "lite" effettivamente "pendente" e non anche, come nella precedente legislazione, ad una lite meramente potenziale - viene conseguentemente meno ove l'eletto rinunzi al ricorso proposto contro provvedimenti dell'amministrazione municipale, prima della delibera di convalida dell'elezione (a prescindere dall'accettazione di detta amministrazione e dalla formale pronuncia di estinzione del relativo procedimento) ovvero non si configura quando, anteriormente all'inizio della lite, il consiglio comunale neghi la ratifica della delibera della giunta, con cui sia stata promossa azione contro l'eligendo.   da vedere: [s83\07154] [s82\02213] [s81\05815]

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