Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20389 del 26 settembre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:20389CIV

Massima

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Il socio di una società a responsabilità limitata, pur avendo acquistato le quote di partecipazione, non può esercitare i diritti sociali connessi a tale qualità se il trasferimento non è stato iscritto nel libro dei soci, in conformità con la disciplina applicabile ratione temporis. L'iscrizione nel libro soci costituisce il presupposto indispensabile per l'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso il diritto di voto, a prescindere dalla conoscenza da parte della società e del suo amministratore dell'avvenuta cessione di quote. Pertanto, le deliberazioni assembleari adottate con la partecipazione del socio formale, ancorché il socio effettivo non sia stato convocato, sono valide, in quanto l'amministratore non ha l'obbligo di adeguare il libro soci alla realtà in assenza di una formale richiesta di iscrizione da parte dell'alienante o dell'acquirente, accompagnata dalla produzione del titolo di trasferimento. La mancata iscrizione della cessione di quote non determina l'inesistenza o la nullità delle deliberazioni assembleari, essendo queste meramente annullabili per vizio di costituzione dell'assemblea, con conseguente decadenza del relativo termine di impugnazione. Inoltre, l'omessa iscrizione della cessione di quote non comporta di per sé la responsabilità dell'amministratore, in quanto l'obbligo di provvedere all'iscrizione sorge solo a seguito di una formale richiesta da parte di chi ne ha l'onere, né determina la responsabilità della società per i danni subiti dal socio effettivo, in assenza di una condotta illecita dell'organo amministrativo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO ((omissis)) - Consigliere

Dott. LAMORGESE ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7402/2009 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso e procura speciale per Notaio (OMISSIS) di RIMINI - Rep. n. (OMISSIS) del 6.7.2012;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitament…

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