Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3446 del 26 gennaio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:3446PEN

Massima

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Il provvedimento del questore che dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione presso un comando di polizia prima e dopo le partite, adottato ai sensi della legge n. 401 del 1989, deve essere convalidato dal giudice entro il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, al fine di garantirgli un adeguato margine temporale per presentare memorie e deduzioni a propria difesa. Il giudice, nel procedimento di convalida, è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione per l'adozione di provvedimenti provvisori incidenti sulla libertà personale, nonché la concreta e attuale pericolosità sociale del destinatario e la congruità della misura, anche in relazione alla sua durata. L'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia, pur avendo carattere accessorio rispetto al divieto di accesso, deve essere autonomamente motivato dal questore in relazione a specifiche circostanze che ne rendano necessaria l'adozione, in quanto incidente sulla libertà personale del soggetto. Il mancato rispetto del termine di 48 ore per la presentazione di memorie difensive e l'omessa motivazione sulla pericolosità sociale e sulla congruità della misura determinano l'annullamento del provvedimento di convalida, con rinvio al giudice per una nuova valutazione nel rispetto dei principi enunciati.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MU. Lo., nato a (OMESSO);

avverso la ordinanza 1.4.2008 (di convalida ex lege n. 401 del 1989) del G.I.P. del Tribunale di Milano;

Visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;

Udita, in Camera di Consiglio, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Fiale Aldo;

Lette le richieste del Pubblico Ministero, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

FATTO E DIRITTO

In data 8.4.2008 il Questore di Milano - ai sens…

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