Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 523 del 2012

ECLI:IT:TARMI:2012:523SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo è inammissibile qualora non sia provata la presentazione del previo ricorso gerarchico, e irricevibile qualora la notifica del ricorso giurisdizionale sia avvenuta oltre il termine di decadenza previsto per l'impugnazione del provvedimento amministrativo. Il giudice amministrativo, in presenza di tali vizi processuali, non può entrare nel merito della controversia e deve dichiarare l'inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso. Ciò in quanto il rispetto delle regole procedurali, quali la tempestiva proposizione del ricorso e la previa attivazione dei rimedi amministrativi, costituisce un presupposto indefettibile per l'esame nel merito della domanda giudiziale. Il giudice, pertanto, non può sostituirsi all'amministrazione nell'esame del merito della vicenda, ma deve limitarsi a verificare la regolarità formale dell'azione proposta, sanzionando con la declaratoria di inammissibilità o irricevibilità l'inosservanza delle norme processuali. Tale principio, fondato sull'esigenza di garantire il corretto svolgimento del processo amministrativo e il rispetto del riparto di competenze tra giudice e pubblica amministrazione, trova applicazione anche nei casi in cui il ricorrente lamenti la mancata valutazione di fatti sopravvenuti o di nuovi elementi istruttori, i quali, pur potendo incidere sulla fondatezza della pretesa sostanziale, non possono essere presi in considerazione dal giudice ove il ricorso risulti inammissibile o irricevibile per vizi attinenti al profilo processuale.

Sentenza completa

N. 01869/2011
REG.RIC.

N. 00523/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01869/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Castello, 24;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del silenzio-rigetto mantenuto dal Prefetto di Milano in relazione al provvedimento del Questore di Milano del 7.7.2010 che aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di sog…

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